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Fideiussione per Vendita Immobili


FIDEIUSSIONE PER VENDITA IMMOBILI IN CORSO DI COSTRUZIONE

La società di costruzioni che ha vinto un appalto per la costruzione di immobili in una zona considerata ai termini di legge edificabile, deve provvedere alla vendita delle unità immobiliari che sta costruendo.

L’acquirente dell’immobile che non dispone dell’intera somma, può dilazionare il pagamento sottoforma di anticipi che devono essere versati durante la fase di costruzione dell’immobile. Può accadere che il costruttore essendo impossibilitato ad ultimare l’immobile dichiari fallimento (come è spesso accaduto), facendo perdere all’acquirente una somma cospicua degli anticipi che egli ha versato per l’acquisto di una o più unità immobiliari.

A tutela dell’acquirente esiste dal 2004 la legge 210 che obbliga il costruttore a stipulare una fideiussione che garantisca tutti gli acconti che il cliente versa o dovrà versare al costruttore e che in caso di fallimento di quest’ ultimo gli acconti verranno restituiti all’acquirente o dalla società di costruzioni stessa o nel caso questa fosse impossibilitata, dalla società che ha stipulato la fideiussione richiesta dal costruttore che si rivarrà poi sul costruttore per l’escussione della polizza andata in sinistro.

Oltre alla fideiussione, il costruttore deve inoltre stipulare una polizza assicurativa decennale postuma che copra, nel caso ce ne siano, i difetti di costruzione della struttura e che tutela i danni dell’immobile assicurato che possono verificarsi nei dieci anni successivi al collaudo e alla consegna.

Per essere più espliciti, le parti citate in causa da questa tipologia di fideiussione sono le seguenti: il CONTRAENTE che sarebbe l’impresa di costruzioni, il BENEFICIARIO, ovvero l’acquirente dell’immobile che vedrà tutelati i suoi acconti versati, grazie alla fideiussione stipulata dal costruttore, infine il GARANTE, quella società che avendo tutti i requisiti stabiliti dalla legge, può emettere la polizza fideiussoria richiesta.



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